Ticket farmaceutici dal 2 maggio 2025

Perché la Regione chiede alle cittadine e ai cittadini dell’Emilia-Romagna di pagare il ticket sui farmaci?

La riforma dei ticket sui farmaci di fascia A, che parte dal 2 maggio 2025, è stata introdotta dalla Regione Emilia-Romagna, per continuare a garantire la sostenibilità e la qualità del servizio sanitario regionale, pubblico e universalistico a fronte dei tagli del Governo e dell’aumento della spesa conseguente all’introduzione di farmaci e terapie altamente innovativi, che consentono di curare meglio tante patologie ma che sono al contempo molto dispendiosi.

Introdurre il pagamento del ticket costituisce pertanto una decisione obbligata volta a salvaguardare e rafforzare la qualità dei servizi e delle cure, continuando a tutelare le fasce più deboli e bisognose.

Cosa cambia?

A partire da venerdì 2 maggio le cittadine e i cittadini dell’Emilia-Romagna sono chiamati a compartecipare alla spesa sanitaria.

Sui farmaci di fascia A (ricetta rossa) è chiesto un contributo pari a euro 2,20 (due euro e venti centesimi) a confezione di medicinale, fino ad un massimo di euro 4,00 (quattro euro) a ricetta.

Chi non dovrà pagare?

Restano esclusi dal pagamento del ticket solo per i farmaci correlati alla patologia:

  1. cittadine e cittadini con patologia cronica e invalidante o per malattia rara come individuate dal DPCM 12 gennaio 2017
  2. cittadine e cittadini sottoposti a terapia del dolore cronico e infortunati sul lavoro

Sulla ricetta il medico prescrittore deve evidenziare la patologia che dà diritto all’esenzione.

Sono esclusi anche le cittadine e i cittadini:

  1. invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio; 
  2. ciechi e sordomuti; 
  3. danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati; 
  4. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari; 
  5. con meno di 6 anni o più di 65 anni con il codice di esenzione E01;
  6. disoccupati – e loro familiari a carico – con il codice di esenzione E02;
  7. titolari di assegno sociale – e loro familiari a carico con il codice di esenzione E03;
  8. titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con il codice di esenzione E04;
  9. stranieri già in possesso di esenzione ticket;
  10. detenuti o internati.

 

Resta a carico del cittadino l’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del corrispondente farmaco generico, anche per chi è titolare di esenzione dal ticket. Il farmacista è tenuto a proporre all’assistito un farmaco equivalente (generico) a carico del Servizio sanitario ma se il cittadino sceglie comunque il farmaco di marca dovrà pagare la differenza di prezzo, come stabilito dalla L. 405/2001.

Solo gli invalidi di guerra e le vittime del terrorismo non sono tenuti al pagamento di tale differenza di costo tra il farmaco di marca e il farmaco generico.
 


Ultimo aggiornamento: 05/05/25