Controperizia e controversia di campioni di alimenti e mangimi risultati non conformi

Questa prestazione è rivolta agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e Mangimistico (OSM) ai quali è stata notificata dall'Ausl di Reggio Emilia la non conformità ai requisiti normativi in materia di sicurezza alimentare e mangimi rilevata all’analisi su campioni posti sotto la loro responsabilità.

 

In questi casi l’OSA / l’OSM, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 c.5 del D.lgs 27/2021, ha la possibilità di presentare “istanza di controperizia” a cura di un proprio esperto di parte qualificato e con delega formalizzata

La controperizia consiste nel riesame documentale con sui eventualmente l’OSA/OSM può far analizzare a proprie spese, presso un laboratorio accreditato, l’aliquota resa disponibile al momento del campionamento.

Al termine della controperizia effettuata dall’esperto di parte qualificato dovrà pervenire alla Ausl di Reggio Emilia una relazione conclusiva che sarà esaminata dalla direzione del Servizio preposto e che esiterà con una valutazione scritta.


Nel caso in cui l’operatore interessato, non condivida le valutazioni di questa Autorità in merito alla non conformità, può attivare la procedura di Controversia ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del D.lgs 27/2021, richiedendo alla presente Autorità di poter far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa all’analisi prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).


CONTROPERIZIA
Come presentare la richiesta

La richiesta di controperizia documentale deve essere presentata mediante compilazione di apposito modulo [Richiesta dei documenti ai fini della controperizia di cui all’art. 7 c. 5 del D.lgs 27/21 e s.m.i. - vedi documenti allegati] entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del risultato non conforme, mediante posta elettronica certificata PEC all'indirizzo sanitapubblica@pec.ausl.re.it

Alla richiesta deve essere allegato copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.


Azioni ASL

Al ricevimento dell’istanza di controperizia documentale il Servizio DSP competente:

  • valuta se il richiedente ha titolo e se sussistono le condizioni di regolare presentazione dell’istanza;
  • richiede immediatamente al Laboratorio Ufficiale che ha effettuato l’analisi/prova/diagnosi tutti i documenti utili per l’espletamento della controperizia;
  • mette a disposizione dell’operatore, nel più breve tempo possibile, e comunque, non oltre il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, i documenti richiesti inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova;
  • fissa un termine congruo, motivandone le ragioni, entro il quale l’operatore dovrà far pervenire la relazione redatta sulla base degli esiti della controperizia condotta dall’esperto di parte qualificato e formalmente incaricato.


Azioni successive OSA

Invio entro i termini fissati dal Servizio DSP competente della relazione conclusiva di controperizia comprensiva anche dell’eventuale ulteriore analisi effettuata a proprie spese presso un laboratorio di fiducia accreditato, sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.

Tale relazione sarà esaminata dalla direzione del Servizio DSP preposto. 

 

Esito del procedimento

Qualora in sede di esame della relazione di controperizia da parte dell’autorità competente emergano evidenze tali da mettere in dubbio la valutazione dell’esito sfavorevole e laddove l’AUSL riconosca la fondatezza, in tutto o in parte, delle istanze dell’OSA - OSM, la direzione del servizio del DSP interessato è tenuta ad un riesame dell’intero procedimento e può procedere in autotutela all’annullamento d’ufficio della valutazione e lo comunica all’OSA.

Laddove, invece la valutazione della relazione di controperizia non sia accolta, la direzione del Servizio comunica all’OSA - OSM l’esito sfavorevole della valutazione della controperizia stessa e contestualmente lo trasmette anche al laboratorio ufficiale che ha effettuato l’analisi, prova o diagnosi iniziale.


CONTROVERSIA
Controversia documentale

Nel caso in cui l’OSA – OSM non condivida la valutazione sfavorevole della controperizia da parte dell’AUSL, può attivare, entro il termine perentorio 30 giorni dal ricevimento della comunicazione AUSL, la richiesta di controversia documentale. Tale richiesta deve pervenire mediante compilazione di un modulo [Richiesta di controversia documentale di cui all’art. 8 del D.lgs 27/21 e s.m.i. - vedi documenti allegati] inviato nelle seguenti modalità:

allegando la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell’ISS per le prestazioni richieste, prevista dal D.lgs. 32 del 02/02/2021, articolo 11, pari a euro 500 (cinquecento), importo da versare all’ISS sul seguente IBAN IT13K0306903219100000300001 con causale controllo prodotti alimentari / procedura di controversia.

L’Ausl inoltra tempestivamente la domanda all’ISS assieme alla medesima documentazione già analizzata in fase di controperizia documentale.

 

Controversia analitica

L’operatore, ricevuto l’esito della controversia documentale, qualora non si ritenga soddisfatto può fare controversia analitica esclusivamente per le prove per le quali sono state prelevate le opportune aliquote. L’istanza di controversa analitica deve essere notificata all’ISS e, contestualmente all’A.C. e al laboratorio ufficiale che ha effettuato l’analisi di prima istanza.

Aspetti economici


La richiesta di controperizia documentale è gratuita.

Per richiedere la controversia documentale è richiesto il pagamento eseguito a favore dell’ISS, previsto dal D.lgs. 32 del 02/02/2021, articolo 11, pari a euro 500 (cinquecento), importo da versare all’ISS sul seguente IBAN IT13K0306903219100000300001 con causale controllo prodotti alimentari / procedura di controversia.


Normativa di riferimento

D. Lgs 2 febbraio 2021, n. 27

Nota Min. Sal. n. 21355-P del 22.05.2023