Accertamento medico legale collegiale per condizione di disabilità (L. 104/92)
Visita medica collegiale presso specifica Commissione dell’AUSL-IRCCS finalizzata ad ottenere eventuali benefici di legge, quali:
- permessi lavorativi retribuiti
- detrazioni fiscali
- esenzioni dal pagamento del bollo auto
- concessione di ausili (PC, videocitofoni, ecc.)
- contributi per l'abolizione delle barriere architettoniche e per l'adattamento dei veicoli, ecc.
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.handylex.org oppure il sito www.inps.it
Consultare anche la guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, riportata nella sezione Documenti.
Informazioni utili
É possibile richiedere la visita domiciliare segnalando tale necessità al medico curante al momento della compilazione del certificato necessario per la presentazione della domanda, ovvero successivamente presentando, presso la segreteria invalidi civili del distretto di appartenenza, un certificato del medico curante che attesti l'intrasportabilità dell'interessato (persone allettate o in condizioni di salute precarie tali per cui eventuali spostamenti sono di pregiudizio per la salute).
Ai sensi dell'articolo 29-ter, Legge 120/2020 "Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta".
CONTRASSEGNO PER L’ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO: ai sensi dell’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, sul verbale dell'accertamento potrà essere riportata la dicitura “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)”; in questo caso l'interessato HA DIRITTO al rilascio del contrassegno, presentandosi direttamente presso l'Ufficio preposto del Comune di residenza. Vedi anche contrassegno invalidi per auto ZTL.
Avverso la decisione notificata dall'INPS, è possibile presentare domanda di riesame (utilizzando l'apposito modulo riportato nella sezione 'Documenti') all'AUSL competente entro 60 giorni dalla notifica del verbale (ai sensi della L.R. n. 4 del 19/02/08 e relativo regolamento), ovvero ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di 180 giorni (6 mesi) dalla notifica del verbale.
Documenti necessari
- fotocopia di documento di identità
- fotocopia della documentazione sanitaria relativa ai problemi di salute (lettere di dimissione, referti di visite specialistiche, esami strumentali, ecc).
Requisiti del richiedente
Tutti i cittadini italiani o stranieri (purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno) di qualsiasi età, residenti a Reggio Emilia o provincia, affetti da patologie invalidanti
Modalità di accesso
Le domande devono essere inoltrate all'INPS, esclusivamente in via telematica. L'interessato o il legale rappresentante (genitore, tutore o curatore) può presentare domanda all'INPS:
- direttamente (con SPID)
- tramite i soggetti abilitati (Enti di Patronato, Associazioni di categoria, Associazioni invalidi).
Per la presentazione della domanda è necessario che il medico curante abbia già inoltrato all'INPS in via telematica il certificato medico previsto.
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.inps.it
Modalità di erogazione
L'interessato è convocato tramite lettera ed è sottoposto ad accertamento collegiale. La prima convocazione è trasmessa su fascicolo sanitario elettronico se utilizzato nei 90 giorni precedenti; se l'interessato non risulta titolare di FSE o non risultano accessi recenti (ultimi 90 giorni), la convocazione avviene con posta ordinaria. In caso di assenza alla prima convocazione, la seconda è inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'accertamento è affidato a Commissioni operanti presso ciascun Distretto dell'AUSL-IRCCS.
Documenti rilasciati
Verbale ai sensi della L. 104, inviato dall'INPS dopo la validazione.
L'INPS ha, inoltre, facoltà di disporre un'ulteriore verifica, mediante riesame degli atti o con eventuale convocazione a nuova visita.
Aspetti economici
La prestazione è gratuita
Normativa di riferimento
L. 104/1992
L.R. 19 febbraio 2008, n.4 Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale
L. 102/2009 art. 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)
L. 120/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)
Documenti:
- MODULO - DOMANDA DI RIESAME
- Documento - Le minorazioni civili - opuscolo scaricabile
- Modulo richiesta permesso invalidi
- DOCUMENTO - Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche - INPS
- MODULO - RICHIESTA COPIA VERBALE
- DOCUMENTO - DETRAZIONI FISCALI VEICOLI DISABILI
- DOCUMENTO - Guida agevolazioni fiscali disabili